Nelle RSA spetta all’infermiere, cui sono demandati i compiti di sorveglianza, di attivarsi nelle ricerche di un paziente nel caso in cui questi non rientri nella sua stanza.

Nelle RSA spetta all’infermiere, cui sono demandati i compiti di sorveglianza, di attivarsi nelle ricerche di un paziente nel caso in cui questi non rientri nella sua stanza.
Il medico che, in una situazione di emergenza, si astiene dal prestare le cure dovute perché il paziente non ha prestato il consenso informato, risponde a titolo di colpa grave per negligenza.